Niente agevolazioni “prima casa” all’acquirente con condizione sospensiva in procinto di vendere la casa di sua proprietà

Niente agevolazioni “prima casa” all’acquirente con condizione sospensiva in procinto di vendere la casa di sua proprietà
23 Giugno 2021: Niente agevolazioni “prima casa” all’acquirente con condizione sospensiva in procinto di vendere la casa di sua proprietà 23 Giugno 2021

IL CASO. L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di un contribuente un avviso di liquidazione per revocare le agevolazioni concesse per l’acquisto della prima casa perché, nell’atto di compravendita, questi aveva apposto una condizione sospensiva dell’effetto traslativo della proprietà alla vendita di un’immobile già detenuto quale prima casa.

L’Agenzia delle Entrate considerava come non apposta la predetta condizione e riteneva avvenuto il trasferimento immobiliare sin dal momento della stipula della compravendita.

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento, dapprima, avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, che rigettava il ricorso, e, successivamente, avanti la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che accoglieva l’appello.

In particolare, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia riteneva che le agevolazioni per l’acquisto della prima casa fossero fruibili anche nel caso di compravendita sottoposta alla condizione sospensiva della rivendita di un immobile precedentemente acquistato quale prima casa.

Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione per due motivi.

Con il primo, lamentava che la norma dettata in materia di “agevolazioni prima casa” non prevedeva la possibilità di apporre condizioni all’atto di compravendita e richiedeva espressamente che l’acquirente non fosse proprietario di altro immobile qualificato come prima casa al momento dell’acquisto. 

Con il secondo motivo, deduceva che la condizione sospensiva apposta all’atto di compravendita dovesse considerarsi meramente potestativa.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15441/2021, depositata il 3 giugno 2021, ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rigettato il ricorso introduttivo proposto dal contribuente, decidendo nel merito la controversia.

La Suprema Corte ha osservato che, per poter usufruire delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, il contribuente deve dichiarare, al momento della stipula dell’atto di compravendita, di non possedere altri immobili adibiti a prima casa, pena l’inapplicabilità dei predetti benefici.

 Di conseguenza, i Giudici di legittimità, ritenendo tale dichiarazione un requisito costitutivo per poter usufruire delle suddette agevolazioni, hanno escluso che una condizione sospensiva dell’efficacia dell’acquisto, alla vendita di un’immobile già detenuto quale prima casa entro un certo termine, potesse consentire di accedere ai benefici in questione.

La Corte di Cassazione ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto:

In forza di quanto prescritto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, della Tariffa allegata, Nota 11 bis, nel testo vigente ratione temporis con riguardo alla fattispecie in giudizio, atteso che la dichiarazione espressa del contribuente nell’atto di acquisto di cui alla lett. c), ovvero l’impossidenza su tutto il territorio nazionale di altra abitazione già acquistata con l’agevolazione fiscale c.d. prima casa costituisce elemento costitutivo per il conseguimento dell’agevolazione medesima, non è possibile condizionare l’efficacia del nuovo acquisto alla rivendita entro un dato termine di quelle precedente già acquistato con l’agevolazione de qua”.

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